BREVI NOTE SULL'ESCLUSIVITÀ' DEI
DEPOSITI TELEMATICI NEI PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE E DI VOLONTARIA
GIURISDIZIONE
Stimolato dalla notizia di eccezioni di
nullità sollevate nei confronti di chi si sia costituito in giudizio in
modalità tradizionale, analogica/cartacea, ho ritenuto opportuno fare il punto
della situazione circa l'ambito dell'obbligatorietà/esclusività dei depositi
con modalità esclusivamente telematica.
La legge 228/2012 (Legge di stabilità
2013) ha apportato modifiche al D.L. 179/2012, inserendovi l'art. 16Bis, con il
quale è stata prevista, per la prima volta, l'obbligatorietà dei depositi
telematici degli atti e dei documenti nei procedimenti civili, contenziosi o di
volontaria giurisdizione, avanti ai tribunali, da parte dei difensori delle
parti precedentemente costituite. Tale obbligatorietà era prevista a decorrere
dal 30/06/2014.
Con D.L. 90/2014, tale obbligatorietà è
stata mantenuta per i procedimenti iniziati avanti ai tribunali da quella data,
rendendola facoltativa fino al 30/12/2014 per quelli già in corso.
A decorrere dal 31/12/2014, quindi, i
depositi degli atti e dei documenti in tutti i procedimenti civili avanti al
tribunale debbono avvenire in modalità esclusivamente telematica, da parte dei
difensori delle parti precedentemente costituite.
Ad oggi, allora, avanti ai tribunali,
presupposto per l'obbligatorietà o esclusività del deposito con modalità
telematiche è dato dall'essere la parte già costituita in giudizio: quindi,
dalla fase successiva all'iscrizione a ruolo e al deposito della comparsa di
risposta.
Tale situazione è attualmente in vigore
anche avanti alle Corti d'appello, in forza del comma 9ter dello stesso ar.
16Bis D.L. 179/2012.
Con l'art. 19 del D.L. 27/06/2015, n°
83, convertito nella L. 06/08/2015, n° 132, è stato aggiunto il comma 1bis
all'art. 16Bis del D.L. 179/2012, prevedendo che nell'ambito dei procedimenti civili,
contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere
dal 30/06/2015 innanzi alle Corti d'appello, è sempre ammesso il deposito
telematico di ogni atto e documento diverso da quelli previsti al primo comma
(cioè gli atti ed i documenti depositati dai difensori delle parti
precedentemente costituite), esentando espressamente dal deposito in forma
analogica degli atti e dei documenti trasmessi con modalità telematiche (in tal
caso, infatti, il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.).
Pur nella frammentarietà della
legislazione che ha disciplinato, nel corso del tempo, le modalità di deposito
degli atti e dei documenti con modalità telematiche, sembra certo e non
revocabile in dubbio che l'obbligatorietà o esclusività del deposito con tali
modalità sia limitata agli atti successivi alla costituzione della parte in
giudizio; mentre per quanto riguarda i cc.dd. atti introduttivi, quelli cioè
con cui la parte si costituisce in giudizio, vi è un regime di ammissibilità,
nel senso che alla parte è lasciata la facoltà di scelta se utilizzare la
modalità telematica o quella analogica che, quindi, rimane sempre ammissibile a
scelta della parte e del suo difensore.
In caso di utilizzo della modalità
telematica, il deposito si perfeziona secondo le regole e le specifiche
tecniche previste dalla normativa di settore; in caso di modalità analogica, il
deposito si perfeziona con le modalità previste dal codice di rito, quindi con
il deposito in cancelleria o in udienza che, ad oggi, nessuna norma ha
eliminato o escluso.
Nessuna nullità, quindi, può
riscontrarsi nella costituzione di una qualsiasi parte in giudizio effettuata
in forma analogica, in quanto non prevista dalla legge che, come visto, si
limita a rendere facoltativa la modalità telematica, senza in alcun modo
incidere sulle tradizionali modalità analogiche/cartacee.
Al proposito è bene segnalare che la
Corte di Cassazione, con sentenza n° 2584 depositata il 09/02/2016, ha deciso
che l’insostenibilità in punto di diritto degli argomenti prospettati dal
ricorrente in cassazione può costituire un indizio dal quale risalire, ex
articolo 2727 del Codice civile, alla sussistenza della colpa grave, consistita
nell’ignorare, senza alcun atteggiamento consapevole o critico, le
interpretazioni consolidate delle norme anche processuali. E tale condotta può
giustificare la condanna d’ufficio della parte per responsabilità aggravata.
Un simile principio potrebbe far
breccia anche fra i giudici di merito per ipotesi di eccezioni totalmente
insostenibili, come quella che ha dato spunto a queste note.
Un utile schema riassuntivo al sito
dell'Avv. Maurizio Reale: http://goo.gl/8DnKU5